Documento · Istituzionale

Statuto.

Ente
Associazione Sportiva Dilettantistica 911 Motorsport Club Messina
Data di approvazione
2 febbraio 2026
Riferimenti
D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
↓ Inizia la lettura
Art. 1

Denominazione, durata sociale, durata e sede

  1. L’Associazione, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica 911 Motorsport Club Messina”, è costituita nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia.

  2. L’associazione ha durata illimitata e ha sede legale in Messina.

  3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

  4. L’Associazione potrà fare uso della denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.

  5. L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di UISP MESSINA APS quale Ente di Promozione Sportiva al quale l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte di UISP MESSINA APS, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 2

Finalità e Attività

  1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

  3. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico con particolare riferimento all’automobilismo sportivo dilettantistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e tecnico rappresentato dall’autovettura “Porsche 911” e di altri veicoli di interesse sportivo.

  4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

    • organizzare e partecipare a raduni, gare, manifestazioni ed eventi sportivi dilettantistici, nel rispetto delle norme delle federazioni sportive di riferimento;
    • istituire e gestire corsi di guida sportiva e di pilotaggio per l’avviamento, l’aggiornamento e il perfezionamento nella pratica dell’automobilismo dilettantistico;
    • organizzare e promuovere corsi di guida sicura, finalizzati a migliorare la consapevolezza e la tecnica di guida degli utenti della strada, contribuendo alla sicurezza stradale;
    • realizzare campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulla guida responsabile, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
    • promuovere convegni, dibattiti, proiezioni e pubblicazioni su argomenti di interesse automobilistico, sportivo e culturale;
    • fornire assistenza e tutela degli interessi degli associati, in relazione alle attività istituzionali;
    • svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al raggiungimento degli scopi istituzionali, comprese attività commerciali marginali e strumentali, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa fiscale per gli enti non commerciali. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

    Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.

Art. 3

Ammissione

  1. Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell’Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

  2. Il numero degli associati è illimitato;

  3. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, solo dopo presentazione da parte di almeno due associati già iscritti all’ASD., rispettando il criterio della cosiddetta “porta aperta” e quindi garantendo trasparenza, democraticità e libera adesione basata sugli scopi associativi, senza cristallizzare posizioni di potere interno. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

  4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

  5. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

  6. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

  7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

  8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

  9. Gli associati si distinguono in:

    • Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
    • Associati Ordinari: le persone fisiche la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
    • Associati Onorari: le persone che si sono distinte per particolari meriti sportivi o per il loro contributo alla vita dell’Associazione. La loro nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo e sono esentati dal versamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto.
Art. 4

Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii..

  2. In particolare, agli associati è riconosciuto il diritto di:

    • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
    • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
    • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
    • denunciare i fatti che ritenuti censurabili;
  3. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Perdita della qualifica di associato

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

  2. L’associato può sempre recedere dall’associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

  3. L’associato che contravviene, gravemente, ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

  4. Il mancato versamento della quota sociale, determina l’espulsione dell’associato, qualora lo stesso dopo richiamo formale scritto, recapitato al relativo domicilio tramite lettera racc/ta o pec, non provveda a regolarizzazione la propria posizione nel termine di 60 gg. dalla data di ricevimento del richiamo suddetto.

  5. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 6

Gli organi associativi

  1. Sono organi dell’associazione:

    • Assemblea degli associati;
    • Consiglio Direttivo;
    • Presidente;
    • Organo di controllo.
Art. 7

L’assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati dell’associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all’assemblea stessa.

  4. L’avviso di convocazione dell’Assemblea è inviato a mezzo lettera, e-mail/pec, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, convocata dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

  5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

  6. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l’identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.

  7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

  8. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea.

  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

  10. Spetta, in particolare, all’Assemblea:

    • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approvare il rendiconto economico-finanziario;
    • eleggere i componenti degli organi associativi;
    • eleggere, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • deliberare sull’esclusione degli associati;
    • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Art. 8

Assemblea ordinaria e straordinaria

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

  3. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

  4. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 9

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

  2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre (3) fino ad un massimo di sette (7) membri eletti dall’assemblea tra gli associati.

  3. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.

  4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

    La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nell’ipotesi in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l’identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.

  7. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei componenti l’Organo Direttivo si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.

  8. Spetta al Consiglio Direttivo:

    • amministrare l’associazione e attuare le deliberazioni dell’assemblea,
    • predisporre il rendiconto economico finanziario e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea,
    • predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
    • curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza, deliberare in ordine all’ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.
Art. 10

Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

  2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

  4. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 11

Organo di controllo

  1. Rientra nella facoltà dell’Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.

  2. Spetta all’organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa.

  3. In particolare, spetta all’organo di controllo:

    • vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, la revisione dei conti.

  5. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

Libri sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

    • il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    • il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Art. 13

Patrimonio e Risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.

  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  3. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

    • quote associative;
    • contributi pubblici e privati;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • entrate derivanti dall’eventuali attività diverse da quelle principali;
    • rimborsi da convenzioni.
Art. 14

Rendiconto economico-finanziario

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

  2. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo, l’Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario che è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

  3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 15

Devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16

Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Fine del documento

Statuto approvato dall’Assemblea dei soci fondatori in data 2 febbraio 2026.

BOZZA · solo per revisione struttura